Iscritto al CRIF? In alcuni casi puoi cancellarti
Esistono delle situazioni in cui una persona, che per qualche particolare motivo non è in regola il pagamento di un prestito, può contestare l’iscrizione nelle liste dei cattivi pagatori. Infatti chi riceve un finanziamento gode di alcuni diritti che spesso passano inosservati.
L’iscrizione alla Centrale Rischi ed al CRIF
Quando non si pagano delle rate di un mutuo o di un finanziamento si viene segnalati alla Centrale Rischi ed al CRIF tra i cattivi pagatori. Per incorrere nella segnalazione non basta un semplice ritardo o di una dimenticanza, ma ci sono delle regole ben precise, tra cui avvisare il finanziato prima dell’iscrizione in banca dati.
La segnalazione alla Centrale Rischi o al CRIF può essere effettuata solamente dagli intermediari finanziari (banche e finanziarie), mentre non hanno questa facoltà le aziende pubbliche o private. Quindi, se non si paga una bolletta, una cartella esattoriale o la fattura di un fornitore non bisogna preoccuparsi di essere inseriti fra i cattivi pagatori.
Particolare attenzione, invece, è da porre quando si firmano contratti a cui è collegato un finanziamento (ad esempio, per l’acquisto di un elettrodomestico o un prodotto di elettronica): in tal caso, il mancato pagamento delle rate del prezzo si considera come mancata restituzione del finanziamento e, quindi, scatta la segnalazione.
La legge prevede alcuni diritti di chi viene segnalato alla Centrale rischi, ne elenchiamo qualcuno:
• Il preavviso
La segnalazione è illegittima alla Centrale Rischi se il debitore non ha ricevuto un preavviso scritto che gli abbia consentito di mettersi in regola. L’intermediario deve cioè comunicare l’intenzione di procedere alla segnalazione del nominativo del cliente in Centrale rischi. In mancanza di ciò, l’iscrizione nei registri dei cattivi pagatori è illegittima.
Alla banca o alla finanziaria spetta dare prova dell’invio di tale comunicazione preventiva, la semplice copia della missiva attestante l’intenzione di iscrizione in CRIF spedita al debitore non è sufficiente a dimostrare l’adempimento dell’obbligo: è necessario dimostrare l’effettiva conoscenza della comunicazione da parte del destinatario.
È preferibile utilizzare la raccomandata a.r., la pec, il telegramma o il fax, anche se la legge non lo prescrive espressamente.
• L’entità del debito
La legge non dice dopo quante rate si viene segnalati alla Centrale Rischi. È chiaro però che non si può trattare né di un semplice ritardo, né di un disguido (ad esempio, nel caso in cui il RID si sia “slacciato” dal conto corrente), né una momentanea difficoltà economica superabile nel giro di pochi giorni (si pensi al datore di lavoro che paga lo stipendio al dipendente poco dopo la scadenza prevista in contratto).
Come noto, la nozione di “stato di sofferenza” indicata da una circolare della Banca d’Italia deve intendersi come una valutazione negativa dello stato patrimoniale del debitore, apprezzabile come grave e non meramente transitoria.
Pertanto, il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la “segnalazione a sofferenza”, che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell’intermediario.
• Il risarcimento del danno
All’illegittima segnalazione in Centrale Rischi non consegue automaticamente il risarcimento. A tal fine, il debitore deve dimostrare di aver subìto un effettivo e concreto danno (anche solo all’immagine), da dimostrare compiutamente.
Spesso, invece, il ricorrente non offre alcuna prova a supporto della domanda, perché ad esempio non produce alcuna documentazione circostanziata e connessa alla segnalazione, in merito alla mancata concessione di ulteriori prestiti, ovvero in merito ad un qualche documento patrimoniale o di immagine subito e si limita ad una mera petizione di principio priva di sostegno probatorio, lamentando che la segnalazione sarebbe stata ostativa alla concessione del credito.
Per il cliente far rilevare che l’esistenza di una segnalazione, oggettivamente, preclude l’accesso al credito può diventare controproducente dato che conferma l’esistenza di una segnalazione ed in base alle severe regole che disciplinano l’erogazione dei crediti bancari questa cosa può danneggiarlo ancora di più.
Concludendo
Nel caso in cui la segnalazione sia illegittima o legittima è sempre possibile chiedere un finanziamento con Cessione del quinto dello stipendio o pensione oppure con delega di stipendio, poi una volta tolta l’iscrizione al CRIF si possono richiedere nuovamente prestiti con Finanziamento personale o credito al consumo.
Sperando di avervi rilasciato informazioni utili (se avete piacere lasciateci un feedback), vi diamo appuntamento al prossimo articolo su FidelioNews.